AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e 3), il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (a), e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 2. - 1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993. Art. 3. - 1. L'art. 17, comma 4, delle legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le societa' fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attivita' di cui al comma 1 dello stesso articolo". Per il testo dell'art. 18 della legge n. 408/1990 si veda la nota (c) all'art. 7. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 17 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) cosi' recitano: "1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le societa' fiduciarie possono svolgere l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, le societa' fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'art. 18, commi 2 e 3. 3. (Omissis) . 4. Le societa' iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attivita' di cui al comma 1 in via esclusiva". (a) L'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e' cosi' formulato: "Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio". I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 (Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) cosi' dispongono: "Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamene alla entrata in vigore del presente decreto (20 settembre 1986, n.d.r.), non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (si veda la nota (a) all'art. 3, n.d.r.), ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato". Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale) dianzi citato prevede che: "La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione".