AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2  e
3), il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli
altri  titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (a),  e  di  quelli  con  regime
fiscale  equiparato,  emessi  all'estero  a  decorrere  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, non  si  applica  l'esenzione
dalle  imposte  sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche
mediante cessione dei titoli.
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3  della  legge
          di conversione del presente decreto:
             "Art.  2. - 1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto
          dall'art.  18 della legge 29 dicembre  1990,  n.  408,  per
          l'emanazione   dei   decreti   legislativi  concernenti  il
          riordino  del  trattamento  tributario   dei   redditi   di
          capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993.
             Art.  3.  - 1. L'art. 17, comma 4, delle legge 2 gennaio
          1991, n.  1,  si  interpreta  nel  senso  che  le  societa'
          fiduciarie   iscritte   alla   sezione  speciale  dell'albo
          prevista  dal  comma  2  del  medesimo   articolo   possono
          esercitare  soltanto  l'attivita'  di  cui al comma 1 dello
          stesso articolo".
             Per  il  testo  dell'art.  18 della legge n. 408/1990 si
          veda la nota (c) all'art. 7.
             I commi 1, 2 e 4 dell'art.  17  della  legge  n.  1/1991
          (Disciplina  dell'attivita'  di intermediazione mobiliare e
          disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati  mobiliari)
          cosi' recitano:
             "1.  Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma,
          le societa'  fiduciarie  possono  svolgere  l'attivita'  di
          gestione   di  patrimoni  mediante  operazioni  aventi  per
          oggetto valori mobiliari, in nome proprio e  per  conto  di
          terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8,
          9, 11 e 13.
             2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma
          1,   le  societa'  fiduciarie  devono  essere  iscritte  in
          un'apposita sezione dell'albo previsto dall'art.  3,  comma
          1.  In  sede  di  prima  applicazione si applica l'art. 18,
          commi 2 e 3.
             3.  (Omissis)  .
             4. Le societa' iscritte alla sezione speciale  dell'albo
          prevista dal comma 2 esercitano l'attivita' di cui al comma
          1 in via esclusiva".
             (a)  L'art.  31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle
          agevolazioni tributarie) e' cosi' formulato:
             "Art. 31 (Interessi  delle  obbligazioni  pubbliche).  -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o  per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio".
             I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n.
          556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
          1986, n. 759 (Modifiche al  regime  delle  esenzioni  dalle
          imposte  sul reddito degli interessi e altri proventi delle
          obbligazioni e dei titoli di cui all'art.  31  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)
          cosi' dispongono:
            "Agli interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e
          degli  altri  titoli  indicati nell'art. 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  e
          equiparati,  emessi  successivamene  alla entrata in vigore
          del presente decreto (20 settembre 1986,  n.d.r.),  non  si
          applica  l'esenzione  ivi  prevista,  salvo  quelli  emessi
          all'estero.
             2. Sugli interessi e altri proventi di cui  al  comma  1
          deve  essere  operata  una  ritenuta ai sensi dell'art. 26,
          commi primo e quarto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (si veda la nota (a)
          all'art. 3, n.d.r.), ridotta alla meta' relativamente  agli
          interessi  ed  altri  proventi  delle  obbligazioni e degli
          altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987.  Si  applica
          la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30
          settembre  1983,  n.  512,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per  i  titoli  senza
          cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza
          tra  il  valore  nominale  e  il  prezzo  di  emissione  e'
          considerata interesse anticipato".
             Il  comma  1  dell'art.  10   del   D.L.   n.   512/1983
          (Disposizioni  relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
          interessi e  altri  proventi  di  capitale)  dianzi  citato
          prevede che: "La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e
          dei  titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  deve essere
          operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta  ai
          possessori   dei  titoli  alla  scadenza  e  il  prezzo  di
          emissione".